Art. 3.
(Definizione di turismo rurale).

      1. La qualificazione «rurale» definisce una determinata connotazione propria di un territorio e non esclusivamente attività strettamente agricole.
      2. Nell'ambito del turismo rurale operano imprenditori, non esclusivamente agricoltori, che svolgono una vasta gamma di attività, complementari all'agricoltura, volte all'uso integrato delle diverse risorse naturali, culturali e sociali disponibili in un determinato territorio, ivi comprese quelle:

          a) di ricezione e di ospitalità, di costruzione o trasformazione di piccoli alberghi, di ristrutturazione di alloggi rurali nonché di organizzazione di terreni per campeggio o per caravanning;

          b) di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande;

          c) di commercializzazione diretta di prodotti agroalimentari propri e di artigianato artistico e tradizionale;

          d) di creazione e di sviluppo di servizi comuni o di organismi che esercitino la promozione, la pubblicità, l'animazione turistica e la gestione coordinata delle capacità di accoglienza;

          e) di messa in opera di attrezzature e di infrastrutture per lo sviluppo del turismo, comprese attività ricreative e culturali;

          f) di sviluppo delle imprese di trasporto al fine di assicurare più agevoli collegamenti tra le diverse zone turistiche interne, litoranee e di bacini turistici consolidati.